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Beccaria Cesare: Dei delitti e delle pene
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Dei delitti e delle pene é diviso in 42 brevi capitoli, ognuno dei
quali tratta un aspetto specifico della questione dibattuta. Lo scopo
dell'opera nel suo insieme é di dimostrare l'assurdità e l'infondatezza
del sistema giuridico vigente. Beccaria non esita a farlo passare come
un sistema puramente repressivo e rappresentato nei suoi ingiustificati
rituali di violenza. Invece di essere al servizio della giustizia, il
sistema giudiziario si rivela finalizzato ad un mostruoso meccanismo di
potere e di soprusi, dietro il quale si profila l'ingiustizia che
caratterizza l'intera società che lo esprime.
Non il benessere, ma la sofferenza della maggior parte dei
cittadini é infine il risultato di una struttura così irrazionale. In
particolare Beccaria tuona contro la pena di morte, vertice di
inciviltà gestito dallo stato, e contro le pratiche di tortura, inutili
e anzi spesso fuorvianti rispetto alla verità e comunque a loro volta
barbare. Gli argomenti addotti da Beccaria sono grosso modo gli stessi,
davvero difficili da confutare, che ancora oggi vengono ripetuti contro
la prosecuzione di pene capitali e di torture: la tortura é
quell'orrenda pratica con la quale si sottopone il presunto colpevole a
parlare; ma se il compito della giustizia é di punire chi commette
ingiustizia, la tortura fa l'esatto opposto perchè colpisce tanto i
criminali quanto gli innocenti, cercando di costringerli con la forza
ad ammettere atti da loro non compiuti; e poi sotto tortura anche un
innocente finirà per confessare reati che non ha commesso pur di porre
fine al supplizio.
La tortura poi é ingiustificata perchè si applica ancor prima
della condanna: Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del
giudice. E, paradossalmente, con la tortura l'innocente é posto in
peggiore condizione che il reo: infatti l'innocente se viene assolto
dopo la tortura ha subito ingiustizia, ma il reo ci ha solo guadagnato,
perchè é stato torturato ma, non avendo confessato, é risultato
innocente e si é salvato dal carcere! Dunque l'innocente non può che
perdere e il colpevole può guadagnare, nel caso in cui venga assolto.
Ancora più complessa é la questione della pena di morte, ossia della
vendetta istituzionalizzata: Beccaria riconosce la validità della pena
di morte in Stati particolarmente deboli in cui i criminali fanno ciò
che vogliono.
Però nel 1700, con il progressivo rafforzarsi degli Stati tramite
l'assolutismo illuminato, la pena di morte diventa assolutamente
inutile: se lo Stato é forte, allora punirà senz'altro il criminale, il
quale, sapendo che agendo in quel modo verrà punito, non infrangerà la
legge: egli non la infrangerà anche in assenza della pena di morte;
secondo Beccaria occorrono pene miti, ma che vengano sempre applicate:
se la pena é minima, ma il criminale sa che dovrà scontarla e non potrà
farla franca, allora non infrangerà la legge: la pena di morte diventa
quindi assurda e inutile proprio perchè lo Stato é forte, capace di
punire i criminali. L'importante é che le pene vengano sempre
apllicate, altrimenti il cittadino corretto e rispettoso della legge,
vedendo che i trasgressori la fanno franca e non vengono puniti dalla
legge, comincerà ad odiare la legge stessa e a trasgredirla anch'egli,
proprio perchè si sentirà preso in giro dallo Stato che vara leggi e
poi non le fa applicare.
A sostegno della sua battaglia contro la pena di morte, Beccaria
porta un altro argomento: la pena, per definizione, ha due funzioni: 1)
correggere il criminale per riportarlo sulla retta via; 2 ) garantire
alla società la sicurezza, già a suo tempo propugnata da Hobbes. Ma la
pena di morte ( pur rendendo più sicura la società ), evidentemente,
non può certo correggere il criminale, in quanto lo fa fuori: la
risoluzione del tutto sta, per riagganciarci a quanto detto, nello
Stato forte e autoritario che impone pene miti, ma garantisce la loro
applicazione; allo stesso anche l'ergastolo non corregge il criminale
ed é, a mio avviso, ancor peggio della pena di morte, la quale si pone
come obiettivo il liberare la società di un delinquente; l'ergastolo,
invece, si pone come obiettivo esplicito il correggere il criminale: ma
a che serve tenerlo tutta la vita in carcere? Che correzione può avere?
Va senz'altro notato come la pena di morte, che era sempre stata
una sorta di spettacolo per il popolo che si riuniva nelle piazze per
assistere ai pubblici squartamenti, nel 1700 cominci a risultare odiosa
al popolo: é il sentimento decantato da Rousseau che entra in gioco.
Tuttavia la critica di Beccaria mossa al sistema giudiziario é
intrecciata con quella mossa alla Chiesa: se é vietato il suicidio,
come può essere legittimata l'omicidio tramite la pena di morte ?
Questa inutile prodigalità di supplicii, che non ha mai resi migliori
gli uomini, mi ha spinto ad esaminare se la morte sia veramente utile e
giusta in un governo bene organizzato. Qual può essere il diritto che
si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente
quello da cui risulta la sovranità e le leggi. Esse non sono che una
somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno; esse
rappresentano la volontà generale, che è l'aggregato delle particolari.
Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini
l'arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sacrificio della libertà
di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni, la vita?
E se ciò fu fatto, come si accorda un tal principio coll'altro, che
l'uomo non è padrone di uccidersi, e doveva esserlo se ha potuto dare
altrui questo diritto o alla società intera?. Così inizia la critica
sistematica di Beccaria contro la pena di morte; non é in assoluto
nella storia la prima volta che si muove una critica alla pena di
morte, ma é la prima volta che contro di essa vengono mosse obiezioni
radicali e sistematiche. Questa critica alla pena di morte indica una
svolta nel senso comune, svolta che ebbe anche innegabili effetti
pratici: per esempio nel 1786 Pietro Leopoldo aboliva in Toscana la
pena di morte. La prima argomentazione contro la pena di morte é che
essa non é legittima.
La tesi a sua volota si divide in due punti: in primo luogo, essa
offende il diritto che nasce dal contratto sociale, stipulato per
garantire la sicurezza degli individui contraenti, non per deprivarli
della vita. In secondo luogo, la pena di morte é contraria al diritto
naturale secondo il quale l'uomo non ha la facoltà di uccidere se
stesso e non può quindi conferirla ad altri. Dopo aver dimostrato che
la pena di morte non é legittima, ossia che non é un diritto, Beccaria
passa alla seconda argomentazione, per cui essa non é necessaria: anche
questa si articola su due livelli: in primis, si dimostra che la pena
di morte non é necessaria laddove regnino ordine politico e sicurezza
civile; in secondo luogo si dimostra che essa non esercita una
sufficiente funzione di deterrenza relativamente a furti e a delitti.
La dimostrazione di questa tesi é empirica: le impressioni più profonde
non sono quelle intense ma brevi (la pena di morte), bensì quelle più
deboli ma di lunga durata (il carcere).
Beccaria critica anche la religione accusandola di agevolare il
delinquente nelle sue ree intenzioni, confortandolo con l'idea che un
facile quanto tardivo pentimento gli assicuri comunque la salvezza
eterna. Ma se la pena di morte non é un diritto e non é un deterrente,
essa é anche inutile: lo Stato, infliggendo la pena di morte, dà un
cattivo esempio perchè infatti da un lato condanna l'omicidio e
dall'altro lo commette, ora in pace ora in guerra. Ma Dei delitti e
delle pene non si limita a criticare lo stato di cose presente, benchè
questo aspetto risulti decisivo in prospettiva storica; in effetti
Beccaria non manca di avanzare la proposta di una nuova dimensione
giudiziaria, secondo la quale lo Stato non ha il diritto di punire quei
delitti per evitare i quali non ha fatto nulla: la vera giustizia
consiste nell'impedire i delitti e non nell'infliggere la morte. In tal
modo viene posto il problema della responsabilità sociale dei delitti
commessi, introducendo una concezione del tutto nuova della giustizia e
dei doveri dello Stato, nonchè dei rapporti tra società e singolo.
Beccaria propone inoltre delle punizioni che non siano vendette,
ma risarcimenti, tanto del singolo verso la collettività quanto di
questa verso il criminale: le pene devono pertanto, come dicevamo,
essere socialmente utili e " dolci ", volte al recupero e non alla
repressione. Un altro elemento decisivo dell'opera é la distinzione tra
reato e peccato. Il reato risponde ad un sistema di leggi liberamente
concordato tra gli uomini: innegabile é l'influenza su Beccaria di
Rousseau e delle sua concezione della società come contratto; dunque il
reato deve essere definito in un'ottica laica e terrena, storica e
immanente. In questo modo viene rifiutata l'identificazione
tradizionale tra diritto divino e diritto naturale, di cui i sistemi
legislativi sarebbero l'espressione diretta. Viene, anzi, smascherato
l'interesse di potere che si nasconde dietro a una tale concezione.
Questa laicizzazione della giustizia é anche la più forte ragione
del rifiuto della pena di morte: era infatti proprio arrogandosi il
diritto di esprimere insieme la legge umana e la legge divina che gli
Stati potevano condannare a morte un presunto colpevole, quasi come se
fosse Dio stesso a punirlo. Certo Beccaria ha piena coscienza della
difficoltà che ha il popolo di comprendere le leggi, tanto più che
ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo in differenti tempi
ne ha un diverso, ed é per questo che condanna l'oscurità delle leggi,
scritte in una lingua straniera al popolo, convinto che se tutti
potessero intenderne il significato il numero dei delitti e dei reati
diminuirebbe notevolmente. Le leggi devono essere accessibili a tutti,
tutti hanno il diritto di conoscerle e, di conseguenza, di rispettarle;
ma Beccaria sa bene che ai suoi tempi le cose non vanno così e che in
realtà la maggior parte delle leggi non sono che privilegi, cioè un
tributo di tutti al comodo di alcuni pochi.
Egli é altresì convinto che il fine delle pene non é di tormentare
ed affliggere un essere sensibile, nè di disfare un delitto già
commesso, bensì il fine dunque non é altro che d'impedire il reo dal
far nuovi danni ai suoi cittadini. E Beccaria non esita a tuonare
contro le accuse segrete che portano gli uomini a mascherare i propri
sentimenti e ad errare smarriti e fluttuanti nel vasto mare delle
opinioni: bisogna dare al calunniatore la pena che toccherebbe
all'accusato! Con le accuse segrete, infatti, basta avere in antipatia
una persona, magari la più onesta che ci sia, per farla andare in
carcere con false accuse infondate. Assurdo per Beccaria é anche il
giuramento, proprio perchè non ha mai fatto dire la verità ad alcun reo
e poi mette l'uomo nella terribile contradizione, o di mancare a Dio, o
di concorrere alla propria rovina. Il giuramento é inutile, perchè non
avvengano delitti basta solo che il delinquente colleghi
automaticamente l'idea di delitto a quella di pena: compiuto il delitto
egli otterrà inevitabilmente una pena; ed é proprio per questo che
occorre la prontezza della medesima, perchè il lungo ritardo non
produce altro effetto che di sempre più disgiungere queste due idee: il
criminale, compiendo un delitto e non vedendosi punito, finirà per non
associare più il delitto alla pena. Fatto sta che la pena deve sempre e
comunque essere dolce, ma in ogni caso va applicata proprio perchè la
certezza di un castigo, benchèmoderato, farà sempre una maggiore
impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla
speranza dell'impunità.
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