Dichiarazione dei diritti dell'uomo

Art. 1
Gli uomini nascono e vivono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.

Art. 2
Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono: la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione.

Art. 3
Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa.

Art. 4
La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri; così l'esercizio dei diritti naturali di ciascun individuo non ha per limiti che quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati soltanto dalla Legge.

Art. 5
La legge ha il diritto di proibire le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è proibito dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

Art. 6
La Legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto a concorrere personalmente o per mezzo dei loro rappresentanti alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Poiché tutti i cittadini sono uguali dinanzi ad essa, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici, a seconda della loro capacità, e senz'altra distinzione che quella delle loro virtù e del loro ingegno.

Art. 7
Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi contemplati dalla Legge e secondo le forme che essa prescrive. Coloro che promuovono, trasmettono, eseguiscono o fanno eseguire ordini arbitrari debbono essere puniti; ma ogni cittadino, chiamato o arrestato in forza della Legge, deve obbedire all'istante. Egli si rende colpevole resistendo.

Art. 8
La Legge non deve stabilire che pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in forza di una Legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata.

Art. 9
Essendo ciascun cittadino presunto innocente finché non è stato dichiarato colpevole, quando è necessario arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona, deve essere severamente represso dalla Legge.

Art. 10
Nessuno deve essere disturbato nelle sue opinioni anche religiose, purché la loro manifestazione non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.

Art. 11
La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo. Ogni cittadino può dunque parlare, scrivere e pubblicare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi contemplati dalla Legge.

Art. 12
La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino rende necessaria una forza pubblica; questa è dunque istituita per vantaggio di tutti, e non per l'utilità particolare di coloro ai quali è affidata.

Art. 13
Per l'intervento della forza pubblica e per le spese di amministrazione un contributo comune è indispensabile. Esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini in proporzione dei loro averi.

Art. 14
Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare da sé stessi o per mezzo dei loro rappresentanti la necessità dei contributi pubblici, di consentirli liberamente, di controllarne l'impiego e di determinarne la quota, la distribuzione, l'esazione e la durata.

Art. 15
La società ha diritto di chiedere conto ad ogni pubblico ufficiale della sua amministrazione.

Art. 16
Ogni società nella quale non sia assicurata la garanzia dei diritti e determinata la separazione dei poteri, non ha costituzione.

Art. 17
La proprietà, essendo un diritto inviolabile e sacro, non potrà essere tolta in nessun caso, salvo quello in cui la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga chiaramente e sempre con la condizione d'una precedente giusta indennità.